Testo unico delle leggi sanitarieSez. IX

Art. 192

In vigore dal 24 ago 1934
Spetta all'utorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti. L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.
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