Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 222
In vigore dal 24 ago 1934
Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-222