Testo unico delle leggi sanitarie›Capo IV
Art. 225
In vigore dal 24 ago 1934
Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.
Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai.
L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse.
Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.
Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al ministro per l'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-225