Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 233
In vigore dal 24 ago 1934
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-233