Art. 233
Testo unico delle leggi sanitarieCapo VI

Art. 233

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In vigore dal 24 ago 1934
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
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