Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 236
In vigore dal 24 ago 1934
Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.
Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-236