Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VI
Art. 240
105 / 396In vigore dal 24 ago 1934
La violazione delle norme indicate negli , salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-240