Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 244
129 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la multa da lire trecento a duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-244