Testo unico delle leggi sanitarieSez. VI

Art. 252

In vigore dal 24 ago 1934
Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente: a) le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze; b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-252

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo