Art. 253
Testo unico delle leggi sanitarieTitolo VCapo CAPO

Art. 253

359 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-253