Art. 259
Testo unico delle leggi sanitarieTitolo VCapo CAPO

Art. 259

365 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose. Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-259