Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VIII
Art. 89
In vigore dal 24 ago 1934
Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-89