Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 90
In vigore dal 10 apr 2001
In quanto ne ricorra l'applicazione, valgono anche per il personale dei nuclei le disposizioni dei precedenti a 54 e 84, e per il personale delle squadriglie quelle degli a 54.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-90