Regolamento di servizio›Capo V
Art. 88
In vigore dal 10 apr 2001
Al personale delle brigate il periodo di riposo è, di regola, concesso nella misura di 14 ore su 10 di servizio e per i turni di servizio di lunga durata in misura uguale al servizio per le prime 24 ore e in ragione della metà per le ore di servizio successive.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-88