Regolamento di servizioCapo VI

Art. 93

In vigore dal 10 apr 2001
Al confine di terra, per impedire i passaggi abusivi in entrata nel Regno o in uscita attraverso i valichi di frontiera non autorizzati, i militari del Corpo debbono intimare l'alt, ripetendo, ove occorra, l'intimazione una seconda ed anche una terza volta, ed accompagnando, se del caso, alla parola il gesto. Ove le persone a cui le intimazioni siano rivolte non vi ottemperino o le circostanze del momento non consentano di provvedere alle intimazioni stesse, i militari procureranno di fare attente le persone o intimidirle con spari in aria; se anche ciò tornasse vano o non si avesse il tempo di farlo, e fosse esclusa altrimenti la possibilità di raggiungere o fermare le persone, i militari debbono, contro di loro, fare senz'altro uso delle armi per impedire l'abusivo passaggio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-93

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Art. 93 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo