Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 93
In vigore dal 10 apr 2001
Al confine di terra, per impedire i passaggi abusivi in entrata nel Regno o in uscita attraverso i valichi di frontiera non autorizzati, i militari del Corpo debbono intimare l'alt, ripetendo, ove occorra, l'intimazione una seconda ed anche una terza volta, ed accompagnando, se del caso, alla parola il gesto.
Ove le persone a cui le intimazioni siano rivolte non vi ottemperino o le circostanze del momento non consentano di provvedere alle intimazioni stesse, i militari procureranno di fare attente le persone o intimidirle con spari in aria; se anche ciò tornasse vano o non si avesse il tempo di farlo, e fosse esclusa altrimenti la possibilità di raggiungere o fermare le persone, i militari debbono, contro di loro, fare senz'altro uso delle armi per impedire l'abusivo passaggio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-93