Regolamento di servizioCapo VI

Art. 92

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono in ogni operazione di servizio dimostrarsi risoluti ed energici, pur usando tutta la necessaria prudenza. Essi ricorreranno anche alla forza quando vi siano obbligati dalla impossibilità di assicurare altrimenti il rispetto della legge o dalla necessità di provvedere alla difesa della propria persona.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-92

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Art. 92 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo