Regolamento di servizioCapo VI

Art. 96

In vigore dal 10 apr 2001
Nei servizi eseguiti da militari che operano collettivamente, l'ordine di far uso delle armi deve essere dato esclusivamente da quello che ne ha il comando ed al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine stesso. Ai sottufficiali e militari di truppa è assolutamente vietato, in ogni caso, l'uso di armi che non siano fornite dalla Amministrazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 21 MAGGIO 1984, N. 262.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-96

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