Regolamento di servizioCapo VI

Art. 99

In vigore dal 10 apr 2001
L'ordine di travestimento deve essere sempre limitato ai casi di effettiva necessità, e la sua durata ristretta al tempo presumibilmente indispensabile ad eseguire l'operazione o il servizio, cui, con esplicita menzione, si riferisce. Per speciali servizi di notevole durata e di carattere continuativo, i militari che effettivamente li prestano possono, previo assenso del comandante di circolo, essere muniti dell'ordine di travestimento, per un periodo ogni volta non superiore ad un mese. L'ordine di travestimento non può essere prorogato; appena scaduto, deve essere ritirato e contrapposto alla matrice dei registro da cui fu staccato. È vietato il rilascio di ordini di travestimento per servizi non determinati. I militari in abito civile potranno svolgere opera combinata con quella di altri in divisa, quando ciò non arrechi ostacolo alla buona riuscita del servizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-99

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Art. 99 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo