Regolamento di servizioCapo VI

Art. 103

In vigore dal 10 apr 2001
Nei rapporti con le autorità i militari debbono mostrarsi deferenti e riguardosi, anche quando non abbiano verso le medesime doveri gerarchici diretti, informando in ogni caso la loro azione al concetto di mutua tutela e di reciproco rispetto. Particolarmente con le autorità finanziarie, gli ufficiali devono tenersi in assiduo contatto, per ogni necessità, valutazione ed indirizzo dei servizi di vigilanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-103

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Art. 103 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo