Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 105
In vigore dal 10 apr 2001
Nella vigilanza al confine di terra e lacuale, precipuo dovere è quello d'impedire che le merci attraversino, in entrata nel Regno o in uscita, la linea doganale, senza essere presentate agli uffici di dogana per l'adempimento delle formalità stabilite e per il pagamento dei diritti dovuti.
I comandanti dei vari reparti del Corpo, istituiti per la vigilanza di confine, debbono procurarsi a tal uopo esatta conoscenza del territorio compreso nella propria circoscrizione, delle provenienze, dei passaggi e degli sbocchi più temibili per il contrabbando, delle forme e dei sistemi localmente usati o possibili per la consumazione della frode, delle persone che vi siano dedite o possano avere interesse a perpetrarla.
Essi provvedono quindi a regolare l'azione della forza dipendente affinché la linea sia intensamente vigilata, e coordinano a tale scopo il servizio dei reparti in modo che la vigilanza del confine sia convenientemente integrata ed appoggiata nella zona retrostante.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-105