Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 107
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo non possono, in servizio, oltrepassare la frontiera, nemmeno per legittima difesa o per inseguimento di contrabbandieri, eccettuati i casi in cui sianvi autorizzati da accordi intervenuti con gli Stati limitrofi.
Qualunque operazione di servizio eseguita su territorio estero, quando non sia presso dogane internazionali, è nulla, e chi la compie, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali e disciplinari del caso, è anche personalmente responsabile dei danni eventuali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-107