Regolamento di servizioTitolo IIICapo I

Art. 110

In vigore dal 10 apr 2001
Ove le merci da introdursi nel Regno, prima di arrivare alla dogana, debbano essere presentate ad un posto di osservazione, il comandante di questo ritira dal conduttore i documenti relativi; emette in base ad essi una bolletta di accompagnamento, staccandola da apposito registro a matrice e figlia; poi, presente il conduttore, chiude in plico suggellato i documenti ritirati e, quando il posto sia lontano dalla dogana più di tre chilometri, assicura con piombi i colli o l'intero carico, a meno che non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili o che, senza procedere all'apertura dei colli, si riconoscano esenti da diritti di confine. Quindi, uno o più militari, con la bolletta ed il plico, scortano le merci fino alla dogana, consegnano a questa i documenti ed il carico e ritirano la bolletta, dalla dogana stessa completata dell'attestazione di arrivo regolare delle merci ed eventualmente della data e del numero di allibramento di esse. Quando la dogana non possa subito munire delle attestazioni di scarico la bolletta da rimandare al posto di osservazione, ne compila il riscontrino e lo consegna ai militari di scorta in prova del compimento regolare del trasporto. I militari di scorta devono rimanere presso la dogana per sorvegliare le merci, fintantochè non ricevano l'ordine di ritornare al posto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-110

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Art. 110 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo