Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 115
In vigore dal 10 apr 2001
Per assicurare che tutti i bagagli dei viaggiatori vengano presentati alla dogana, salvo i provvedimenti speciali di vigilanza da adottarsi a seconda dei luoghi e quando la visita dei bagagli non avvenga, durante la corsa, sul treno, si destinano i militari del Corpo in numero sufficiente:
alla porta della sala visite, con incarico di farvi entrare tutti i viaggiatori discesi dal treno;
al bagagliaio del treno, per curare che tutti i colli e bagagli da esso scaricai i vengano introdotti nella sala visite;
alla uscita della sala visite, per accertare che i viaggiatori ne escano solo dopo che siano stati visitati i loro bagagli e questi portino il contrassegno della visita subita. Se come contrassegno sono state applicate delle marche, queste devono essere dai militari annullate con lapis copiativo o con altro apposito mezzo fornito dalla dogana.
Durante le operazioni di visita dei bagagli, i militari devono curare il mantenimento dell'ordine nella sala e sorvegliare i viaggiatori ed i colli, affinché nulla venga occultato o sottratto alla visita della dogana.
Avendo occasione di rilevare o sospettare tentativi di frode, i militari ne informano il funzionario doganale dirigente del servizio, astenendosi da qualsiasi atto che non sia autorizzato o ordinato dal funzionario medesimo.
Le richieste di visite personali ai viaggiatori debbono pure essere rivolte al predetto funzionario e limitate ai casi di fondato sospetto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-115