Regolamento di servizio

Art. 120

In vigore dal 10 apr 2001
Sui piroscafi di trasporto di viaggiatori e di merci da e per la Svizzera sul Lago Maggiore e sul Lago, di Lugano, i militari del Corpo comandati a bordo per il servizio di dogana assolvono i propri compiti di sorveglianza e di scorta, secondo le speciali norme stabilite dall'Amministrazione e le istruzioni emanate dalla dogana, ed assolvono i compiti di riscontro, secondo le disposizioni regolamentari e gli ordini ricevuti dai superiori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-120

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Art. 120 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo