Regolamento di servizio
Art. 119
In vigore dal 10 apr 2001
Vigilanza analoga a quella stabilita per gli arrivi da terra, i militari del Corpo esercitano anche rispetto alle merci provenienti dall'estero per via di lago, affinché vengano presentate alle dogane autorizzate.
Gli obblighi dei conduttori delle merci debbono essere in tal caso adempiuti dai capitani dei piroscafi e dai conduttori delle barche.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-119