Regolamento di servizio

Art. 118

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo si astengono da qualunque visita: alla corrispondenza che i corrieri diplomatici portano seco, in pieghi o colli suggellati dal Ministero degli affari esteri dello Stato che li spedisce; ai pieghi di corrispondenza trasportati dai corrieri e dagli appaltatori postali e descritti nel foglio di via, nonché ai colli in cui tali pieghi sono contenuti. Nel caso però di fondato sospetto di infrazioni alle leggi finanziarie, i militari del Corpo hanno facoltà di accompagnare i corrieri, appaltatori postali o procacci fino allo ufficio di posta, per assistere all'apertura dei predetti colli, la quale non può essere fatta che dagli impiegati postali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-118

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Art. 118 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo