Regolamento di servizio
Art. 118
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo si astengono da qualunque visita:
alla corrispondenza che i corrieri diplomatici portano seco, in pieghi o colli suggellati dal Ministero degli affari esteri dello Stato che li spedisce;
ai pieghi di corrispondenza trasportati dai corrieri e dagli appaltatori postali e descritti nel foglio di via, nonché ai colli in cui tali pieghi sono contenuti.
Nel caso però di fondato sospetto di infrazioni alle leggi finanziarie, i militari del Corpo hanno facoltà di accompagnare i corrieri, appaltatori postali o procacci fino allo ufficio di posta, per assistere all'apertura dei predetti colli, la quale non può essere fatta che dagli impiegati postali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-118