Regolamento di servizio

Art. 117

In vigore dal 10 apr 2001
Le vetture ed i bagagli dei detenuti ed i corpi di reato, provenienti dall'estero, sono scortati dai militari del Corpo, quando venga ordinato dalla dogana, alla caserma o in altro luogo di fermata, dove i militari stessi poi assistono al compimento della visita doganale, che è limitata, pei colli contenenti corpi di reato, alla constatazione della incolumità dei suggelli, apposti dall'autorità politica o giudiziaria.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-117

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Art. 117 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo