Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 113
In vigore dal 10 apr 2001
Quando le merci provenienti dall'estero siano trasportate su strade ferrate, i militari del Corpo debbono vigilare il tratto di territorio nazionale che il treno debba eventualmente percorrere prima di giungere alla stazione in cui trovasi la dogana, allo scopo d'impedire che dal treno stesso vengano scaricate o gettate merci.
Se prima di giungere alla dogana vi fosse altra stazione nazionale dove trovinsi militari del Corpo per scortare il treno, quello incaricato della scorta ritira dal conduttore il plico dei documenti relativi alle merci e accompagna il treno fino alla dogana; al capo della quale consegna i documenti ricevuti.
I militari del Corpo presenziano poi la verificazione dei carri e lo scarico dei bagagli.
Se l'arrivo dei treni ha luogo presso stazioni estere, nelle quali trovansi dogane italiane, i militari suddetti non s'ingeriscono che delle merci destinate ad essere introdotte nel Regno, assicurandosi che siano accompagnate dai documenti doganali occorrenti, quando le merci stesse trovinsi sui treni in partenza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-113