Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 111
In vigore dal 10 apr 2001
Se la dogana di arrivo non può sdaziare le merci o spedirle ad altro ufficio con bolletta a cauzione, i militari del Corpo, secondo le decisioni della dogana e con nuova bolletta di accompagnamento da questa rilasciata, o scortano le merci ad altra dogana vicina, autorizzata a riceverle e non lontana più di dieci chilometri, riportandone la bolletta o il riscontrino con le attestazioni di scarico per la dogana di emissione, o riconducono il carico al confine per il rinvio all'estero ed appongono sulla bolletta, da restituirsi poi alla dogana, l'attestazione di «visto uscire dallo Stato».
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-111