Regolamento di servizioTitolo IIICapo I

Art. 108

In vigore dal 10 apr 2001
Quando accada che, per ordine superiore, debbano recarsi in territorio estero, i militari del Corpo vi si recano completamente disarmati. È fatta eccezione pel servizio ordinario e straordinario presso le dogane internazionali o sui piroscafi dei laghi di confine, e per le scorte dei treni ferroviari internazionali. Nel servizio sui piroscafi e sui treni, l'armamento deve però consistere nella sola sciabola.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-108

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 108 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo