Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 108
In vigore dal 10 apr 2001
Quando accada che, per ordine superiore, debbano recarsi in territorio estero, i militari del Corpo vi si recano completamente disarmati. È fatta eccezione pel servizio ordinario e straordinario presso le dogane internazionali o sui piroscafi dei laghi di confine, e per le scorte dei treni ferroviari internazionali.
Nel servizio sui piroscafi e sui treni, l'armamento deve però consistere nella sola sciabola.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-108