Regolamento di servizioTitolo IIICapo I

Art. 109

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del corpo incaricati della vigilanza al confine debbono curare che le merci destinate in regolare entrata o in uscita traversino la linea doganale solo in corrispondenza dei varchi stabiliti e vengano, senza deviarne, trasportate per le vie permesse o vie doganali. Possono essere trasportate per vie diverse solamente le merci per le quali ciò sia consentito dai trattati con gli Stati finitimi per la facilitazione del traffico di frontiera, e, in mancanza di speciali accordi internazionali: a) le derrate che i possidenti dei terreni posti al di qua e al di là della linea doganale ricavano dai terreni medesimi; b) il legname, la legna e le altre materie combustibili, i materiali da costruzione e simili, pei quali tale facoltà venga accordata dall'Intendenza di finanza con apposito permesso e sotto determinate condizioni. Anche in detti casi però i militari del Corpo debbono vigilare i trasporti ed osservare che siano adempiute le condizioni poste ai permessi suaccennati, impedendo gli abusi. I militari stessi debbono, inoltre, far osservare il divieto. che le merci attraversino la linea doganale durante la notte, cioè da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, a meno che non trattisi di merci trasportate sulle ferrovie o da corrieri, di oggetti appartenenti a viaggiatori, o di speciali trasporti autorizzati dall'Amministrazione. Comunque arrivino le merci, i militari del Corpo debbono assicurarsi che vengano presentate alla più vicina dogana di confine, accompagnandovele quando sia necessario.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 109 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo