Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 106
In vigore dal 10 apr 2001
Sui laghi Maggiore e di Lugano, ferma l'osservanza dei patti internazionali per la navigazione, i militari del Corpo debbono particolarmente vigilare:
che le merci estere dirette nel Regno, trasportate sul Lago Maggiore e nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del Lago di Lugano, a meno che il trasporto sia compiuto da piroscafi che hanno a bordo apposito servizio doganale, siano presentate alle dogane nazionali autorizzate e non traversino le acque italiane senza essere coperte dalla bolletta rilasciata dalla dogana;
che le merci in arrivo nei tratti del lago di Lugano, compresi fra sponde italiane e sponde svizzere, siano direttamente presentate alle dogane, stabilite sulla sponda nazionale;
che nei tratti ora menzionati del lago di Lugano, le barche, le navi ed altri galleggianti non bordeggino o si mettano in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.
I militari del Corpo debbono arrestare e visitare le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale. Però nei tratti dei lago di Lugano compresi fra sponde italiane e sponde svizzere, l'arresto e la visita dei natanti possono effettuarsi solo a una distanza inferiore a 150 metri dalla sponda italiana, fatta eccezione per la stretta di Lavena, dove tale distanza è ridotta a 100 metri e la visita può effettuarsi soltanto a terra.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-106