Regolamento di servizioTitolo IIICapo I

Art. 114

In vigore dal 10 apr 2001
Nella stazione ferroviaria nazionale in cui trovasi la dogana, compito dei militari del Corpo è di impedire che escano merci o bagagli di viaggiatori, non presentati alla visita doganale. A tal uopo, appena giunto il convoglio ferroviario, le uscite della stazione vengono chiuse, e vigilate dai militari, che contemporaneamente si collocano anche alla testa e alla coda del treno, per non perdere di vista i due lati e sorvegliare specialmente quello opposto alla stazione affinché nessuno ne discenda per sottrarsi alla visita doganale. Per assicurarsi che non vi siano occultate merci soggette a dazio, i militari del Corpo devono inoltre visitare accuratamente tutto il convoglio, compresi la locomotiva e il tender prima che ne siano staccati, ed in modo speciale le carrozze dei viaggiatori a mano a mano che questi ne discendono.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-114

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Art. 114 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo