Regolamento di servizio›Titolo III›Capo I
Art. 116
In vigore dal 10 apr 2001
Quando per necessità di servizio, i militari del Corpo siano comandati ad eseguire la visita dei bagagli, tanto sui treni quanto nelle sale all'uopo destinate, devono attenersi agli ordini ed alle istruzioni dei funzionari doganali, cui soltanto spetta la direzione del servizio e la conseguente responsabilità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-116