Regolamento di servizio

Art. 121

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo di servizio nei posti del confine di terra vigilano che le merci dirette all'estero siano presentate alle dogane, percorrano le vie permesse e siano coperte da regolare bolletta, sulla quale, nel momento del passaggio della linea doganale, appongono l'attestazione di «visto uscire dallo Stato», facendone annotazione, quando occorra, nell'apposito registro. Quando le bollette siano munite di riscontrini il visto uscire dallo Stato sarà apposto anche su questi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-121

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Art. 121 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo