Regolamento di servizio›Capo II
Art. 123
In vigore dal 10 apr 2001
I compiti e gli scopi del servizio di vigilanza dei militari del Corpo lungo il lido del mare, non differiscono sostanzialmente da quelli riguardanti la sorveglianza al confine di terra.
Precipuo dovere dei militari in questo servizio è quello di impedire che qualsiasi galleggiante carico di merci rasenti il lido, si ancori od approdi nei luoghi in cui non siano dogane, ed in quelli non permessi ai termini delle leggi e dei regolamenti doganali e sui monopoli.
In qualunque luogo e in qualunque tempo i militari del Corpo debbono inoltre impedire qualsiasi operazione di sbarco o d'imbarco non autorizzata ai termini degli articoli seguenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-123