Regolamento di servizio›Capo II
Art. 127
In vigore dal 10 apr 2001
Nel mare terrtoriale sono vietate assolutamente le visite a bordo di navi da guerra o di bastimenti da diporto (yachts) di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi governi.
I militari del Corpo debbono tuttavia vigilare acciocchè non vengano eseguite da questi bastimenti abusive operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-127