Regolamento di servizio›Capo II
Art. 129
In vigore dal 10 apr 2001
Appena un bastimento approdato è ammesso a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, i militari del Corpo debbono recarsi immediatamente a bordo per esaminare e vidimare il manifesto, verificare sommariamente lo stato del carico e delle paccottiglie e riscontrare le provviste di bordo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-129