Regolamento di servizioCapo II

Art. 129

In vigore dal 10 apr 2001
Appena un bastimento approdato è ammesso a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, i militari del Corpo debbono recarsi immediatamente a bordo per esaminare e vidimare il manifesto, verificare sommariamente lo stato del carico e delle paccottiglie e riscontrare le provviste di bordo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-129

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Art. 129 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo