Regolamento di servizio›Capo II
Art. 130
In vigore dal 10 apr 2001
Il manifesto che i capitani dei bastimenti devono esibire ai militari del Corpo per l'esame e la vidimazione deve essere:
1) pei bastimenti provenienti dall'estero, quello rilasciato dall'autorità doganale o portuaria del luogo di partenza, se in questo si rilasciano manifesti di partenza; oppure quello compilato dagli stessi capitani, vistato o no dall'autorità consolare italiana, a seconda delle disposizioni all'uopo emanate dal Ministero delle finanze, in applicazione dell' della legge doganale;
2) pei bastimenti provenienti da altro porto del Regno, quello di partenza ad essi rilasciato dalla dogana od il lasciapassare che ne tiene luogo o la licenza dell'autorità marittima vidimata dalla dogana di che al successivo .
Sono muniti di lasciapassare per manifesto i capitani dei bastimenti provenienti da altro porto nazionale, di portata non maggiore di 20 tonnellate, che trasportino solo merci nazionali non soggette a dazio di uscita o il cui dazio non superi nel totale le L. 25, o anche che viaggino vacanti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-130