Regolamento di servizio›Capo II
Art. 142
In vigore dal 10 apr 2001
Previa vidimazione della dogana, vale come lasciapassare per manifesto, per tutta la sua durata, la licenza dell'autorità marittima rilasciata ai conduttori di barche o rimorchiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, che non trasportano merci o trasportano soltanto merci nazionali per cabotaggio non soggette a vincolo della bolletta di cauzione.
Ad ogni approdo, i militari del Corpo si fanno esibire tale licenza, ne controllano gli estremi, si accertano che il carico corrisponda alle condizioni richieste per l'uso dell'agevolezza e che il titolare non sia persona che abbia commesso contrabbandi o sia imputato di contrabbando.
Nel caso che la licenza sia scaduta o che venga rilevata qualche irregolarità, i militari trattengono la licenza, facendone immediata denunzia alla dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-142