Regolamento di servizioCapo II

Art. 140

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono vigilare continuamente, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza, i bastimenti che, fermandosi nel porto non più di 24 ore senza compiervi operazioni nei riguardi delle merci, sono perciò esentati dalla dogana dalla visita sommaria a bordo, col solo obbligo di presentare alla dogana stessa prima di partire il manifesto di carico o il lasciapassare che ne tiene luogo, per la semplice vidimazione. Se, però, ritirato il manifesto il capitano non dovesse più partire nelle 24 ore, valgono anche per tali bastimenti le prescrizioni che si osservano per gli arrivi ordinari. Uguale sorveglianza i militari debbono esercitare sui bastimenti giunti senza manifesto, impedendo che essi eseguano operazioni non autorizzate espressamente dalla dogana.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-140

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