Regolamento di servizioCapo II

Art. 139

In vigore dal 10 apr 2001
Qualora per gravi indizi di frode occorra di dover eseguire perquisizioni su Regie navi, se ne deve prima chiedere l'assenso al comandante della nave e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme. Se, conosciute le ragioni e le necessità della perquisizione, il comandante della nave adduca motivi impellenti di servizio i quali impediscano che l'operazione venga immediatamente effettuata, l'ufficiale del Corpo si asterrà dall'insistere per darvi corso, consacrando però a verbale, per ogni ulteriore effetto e ragione, le dichiarazioni del comandante.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-139

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Art. 139 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo