Regolamento di servizio›Capo II
Art. 139
170 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Qualora per gravi indizi di frode occorra di dover eseguire perquisizioni su Regie navi, se ne deve prima chiedere l'assenso al comandante della nave e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme.
Se, conosciute le ragioni e le necessità della perquisizione, il comandante della nave adduca motivi impellenti di servizio i quali impediscano che l'operazione venga immediatamente effettuata, l'ufficiale del Corpo si asterrà dall'insistere per darvi corso, consacrando però a verbale, per ogni ulteriore effetto e ragione, le dichiarazioni del comandante.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-139