Regolamento di servizio›Capo II
Art. 138
In vigore dal 10 apr 2001
Nei casi di sospetto di contravvenzione, i militari del Corpo possono eseguire sui bastimenti anche perquisizioni.
Pei bastimenti esteri appartenenti a paesi, coi quali esistano speciali convenzioni, debbono però osservare, in tal caso, le disposizioni dell'. Inoltre, le perquisizioni su questi bastimenti non possono eseguirsi senza l'autorizzazione espressa dell'ufficiale di maggior grado residente nel luogo, in mancanza di un ufficiale, del capo della dogana.
Nelle sedi di circolo l'autorizzazione è data di regola dal comandante di questo, anche se esistono sul posto altri comandi di grado superiore.
L'ufficiale o il funzionario che autorizza la visita deve firmare anche la richiesta d'intervento alla competente autorità consolare, limitandosi, ove risieda in altro luogo, a darle semplice avviso della perquisizione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-138