Regolamento di servizioCapo II

Art. 133

In vigore dal 10 apr 2001
Le paccottiglie che non fossero indicate specificatamente nel manifesto con le merci, a causa della difficoltà di farne una esatta descrizione, debbono essere presentate dal capitano ai militari del Corpo incaricati della visita sommaria, i quali le assicurano in apposito ripostiglio a bordo o le scortano in dogana per il deposito nei magazzini di temporanea custodia, compilandone, a firma propria e del capitano, l'inventario in doppio esemplare, uno per la dogana e uno per il capitano.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-133

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Art. 133 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo