Regolamento di servizio›Capo II
Art. 133
In vigore dal 10 apr 2001
Le paccottiglie che non fossero indicate specificatamente nel manifesto con le merci, a causa della difficoltà di farne una esatta descrizione, debbono essere presentate dal capitano ai militari del Corpo incaricati della visita sommaria, i quali le assicurano in apposito ripostiglio a bordo o le scortano in dogana per il deposito nei magazzini di temporanea custodia, compilandone, a firma propria e del capitano, l'inventario in doppio esemplare, uno per la dogana e uno per il capitano.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-133