Regolamento di servizio›Capo II
Art. 128
In vigore dal 10 apr 2001
Nei porti e nelle rade i militari del Corpo, oltre ad esercitare i compiti di vigilanza, ad essi assegnati nel mare territoriale, sorvegliano perché i bastimenti, ai quali è permesso l'approdo, si ancorino nei luoghi stabiliti e non compiano operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco che col permesso della dogana, e nelle ore all'uopo determinate.
Pei piroscafi, però, ai quali è consentito di eseguire le dette operazioni in qualunque ora ed anche senza il preventivo permesso della dogana, i militari del Corpo si limitano ad essicurarsi:
a) che le merci vengano sbarcate tutte sotto la loro vigilanza e non siano poi rimosse dai luoghi e dai galleggianti in cui vengono deposte, senza il permesso della dogana;
b) che le merci da imbarcarsi siano soltanto quelle per le quali furono in precedenza emessi i regolari documenti doganali e che trovinsi depositate nei siti appositamente stabiliti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-128