Regolamento di servizioCapo II

Art. 128

In vigore dal 10 apr 2001
Nei porti e nelle rade i militari del Corpo, oltre ad esercitare i compiti di vigilanza, ad essi assegnati nel mare territoriale, sorvegliano perché i bastimenti, ai quali è permesso l'approdo, si ancorino nei luoghi stabiliti e non compiano operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco che col permesso della dogana, e nelle ore all'uopo determinate. Pei piroscafi, però, ai quali è consentito di eseguire le dette operazioni in qualunque ora ed anche senza il preventivo permesso della dogana, i militari del Corpo si limitano ad essicurarsi: a) che le merci vengano sbarcate tutte sotto la loro vigilanza e non siano poi rimosse dai luoghi e dai galleggianti in cui vengono deposte, senza il permesso della dogana; b) che le merci da imbarcarsi siano soltanto quelle per le quali furono in precedenza emessi i regolari documenti doganali e che trovinsi depositate nei siti appositamente stabiliti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-128

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Art. 128 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo