Regolamento di servizio›Capo II
Art. 131
In vigore dal 10 apr 2001
Pei piroscafi delle Società di navigazione provenienti dall'estero i manifesti possono essere consegnati ai militari del Corpo dalla dogana, cui sono stati presentati dalle società medesime anticipatamente all'arrivo del piroscafo.
In tal caso i militari considerano il manifesto come fosse stato loro esibito dal capitano. Questi però deve, arrivando, presentare ai militari incaricati di eseguire la visita a bordo, a complemento del manifesto, una nota delle provviste di bordo che non vi furono descritte.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-131