Regolamento di servizioCapo II

Art. 126

In vigore dal 10 apr 2001
Nei casi previsti dal precedente , sui bastimenti esteri di qualsiasi portata, appartenenti a paesi con i quali esistono speciali convenzioni, i militari dei Corpo, preso conto sommario del carico e dei documenti relativi, non possono procedere ad ulteriori investigazioni, ad accertamenti di contrabbando o ad atti di sequestro senza l'intervento della competente autorità consolare. Per compiere queste operazioni, quando siano necessarie, i militari del Corpo, devono invitare formalmente il capitano ad approdare nel più vicino porto ed ivi richiedono l'intervento del console o vice console della nazione cui il bastimento appartiene, a norma del successivo . Ove il capitano si rifiuti di accondiscendere all'invito od il console o vice console non intervenga entro il termine fissato nella richiesta, i militari del Corpo sono autorizzati ad eseguire senz'altro i compiti di loro istituto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-126

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Art. 126 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo