Regolamento di servizio›Capo II
Art. 132
In vigore dal 10 apr 2001
Nel riscontrare le provviste di bordo, i militari del Corpo si accertano che siano tutte descritte per qualità e quantità nel manifesto del carico o nel lasciapassare per manifesto. Poi pongono sotto suggello i generi di privativa, gli spiriti, i coloniali, le polveri piriche, e tutti gli altri generi che per disposizione ministeriale vengano sottoposti all'obbligo del suggellamento, eccettuale le piccole quantità che, secondo le istruzioni della dogana, sono concesse all'equipaggio ed ai passeggeri per il consumo nelle prime ore di permanenza in porto.
Quanto alle provviste, lasciano a disposizione del capitano, secondo le disposizioni ministeriali e le istruzioni della dogana, quelle sopravanzate che siano riconosciute di origine nazionale, e, per il tempo consentito al consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri, le provviste portate dall'estero, provvedendo a suggellare o ad assicurare altrimenti a bordo le rimanenze che ne avessero ancora a risultare.
Delle provviste suggellate, di quelle altrimenti assicurate a bordo e di quelle lasciate a disposizione del capitano i militari del Corpo faranno constare la qualità e la quantità mediante speciale bolletta, che consegnano al capitano staccandola da apposito registro a matrice e figlia.
Le provviste che non possono essere conservate a bordo in luogo sicuro o che il capitano del bastimento chieda di depositare in dogana per riprenderle all'atto della partenza, vengono dai militari del Corpo scortate fino ai magazzini doganali.
Quelle appartenenti a piroscafi che si fermano poche ore nei porti e per le quali il capo della dogana abbia permesso l'esonero dalla suggellazione, debbono essere vigilate dai militari medesimi lino al momento della partenza dei piroscafi.
Sui bastimenti il cui carico comprende anche materie esplosive o infiammabili è vietato far uso dei suggelli a ceralacca per assicurare a bordo le provviste riscontrate, e devonsi applicare i piombi con timbro a secco o altrimenti scortare le provviste in dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-132