Regolamento di servizio›Capo II
Art. 143
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono assicurarsi che le operazioni di sbarco, eccettuate quelle indicate nel secondo comma del , siano sempre autorizzate dalla dogana, la quale da di regola il permesso relativo sulla copia del manifesto o sulle dichiarazioni presentatele dai destinatari delle merci.
Le merci sbarcate vengono da essi sorvegliate fin quando non siano sdoganate o introdotte nei magazzini doganali, avvertendo che le merci debbono essere presentate alla dogana nella stessa condizione in cui vengono estratte dalla stiva del bastimento, escluso per i liquidi ogni detrazione o travaso, e che gli avanzi di merci rimasti a bordo dopo lo sbarco delle rispettive partite non possono essere raccolti in nuovi colli senza il permesso della dogana, e, ove questa non disponga altrimenti, senza l'assistenza dei militari del Corpo a bordo.
La stessa vigilanza i militari debbono esercitare sulle merci nazionali arrivate in cabotaggio, impedendo che vengano depositate insieme alle merci estere, fintantochè non vengano reintrodotte nello Stato o rispedite altrove, oppure riposte in appositi magazzini indicati dalla dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-143